Gotica La Via
Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

STATUTO

dell’Associazione di Promozione Sociale

“GOTICALAVIA APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge 106 del 6 giugno 2016 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “GOTICALAVIA APS”, con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino (50019), Via di Padule n. 81, e anche sede secondaria in Bologna (40128), Via Stoppato n. 21  operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate a:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività specifiche:

1. Attività di ricerca, recupero, tutela, promozione della memoria storica e culturale della Linea Gotica, della Resistenza e del periodo storico della Seconda Guerra Mondiale, dei siti e beni materiali e immateriali presenti sui territori coinvolti e risalenti al periodo di interesse.

2. Attività di ricerca documentale storico-geografica, scritta, orale, da qualsiasi fonte e con qualsiasi metodologia, inerente al periodo di interesse.

3. Predisposizione e realizzazione di progetti di ricerca, mappatura e fattibilità per escursioni nei territori coinvolti e attraversati dalle vicende storiche e culturali del periodo di riferimento alla tematica d’interesse.

4. Organizzazione, preparazione e gestione di attività escursionistiche da uno o più giorni sul tema e nei territori di interesse 

5. Redazione, preparazione e pubblicazione on line e off line di testi, materiali video o audio sulla tematica di interesse, per pubblica divulgazione e/o per specifici destinatari.

6. Organizzazione, preparazione e supporto di mostre, eventi, esposizioni tematiche, eventi culturali, progetti educativi, scolastici ed extra scolastici riguardanti in generale il periodo storico di riferimento, con ogni tipo di tecnologia.

7. Attività di promozione e divulgazione verso le amministrazioni, enti pubblici e operatori privati, anche per l’ottenimento di finanziamenti e contributi.

8. Raccolta di  contributi privati, donazioni o lasciti testamentari;

9. Partecipazione a bandi pubblici e privati, campagne di crowdfundig e fundraising.

10. Attuazione di programmi di supporto alle iniziative dei soggetti pubblici e privati e delle comunità locali per la realizzazione di progetti inerenti la tematica di interesse.

11. Favorire la collaborazione fra enti, associazioni e tutti coloro che già operano nei territori sulle tematiche d’interesse 

12. Stipula di rapporti di collaborazione, anche di natura convenzionata, con Associazioni ed Enti, pubblici e privati, interessati alle materie del presente statuto;

13. Organizzazione e gestione di  incontri e dibattiti con specifico riferimento alla tematica di interesse;

14. Progettazione e realizzazione di specifici progetti sulla tematica d’interesse, eseguiti dai volontari dell’Associazione o in collaborazione con terzi e relativo monitoraggio;

15. Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e realizzazione, nel rispetto della normativa di riferimento, di ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti. 

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione accompagnatoria al bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività      economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. 

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato via mail o attraverso messaggistica telefonica entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta tramite mail da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dal sollecito;
  • per esclusione:
  • in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta tramite mail all’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. 

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. 

Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. 

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  • eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati sull’attività associativa;
  • esaminare i libri sociali.

I soci sono obbligati a:

  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legalmente adottate degli organi associativi;
  • essere in regola con il versamento della quota associativa;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione; 
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Gli stessi diritti ed obblighi fanno capo anche agli associati minorenni che li eserciteranno per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale dei soci;
  • l’Organo di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo.
  • il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – L’Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell’Associazione. 

Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea generale dei soci obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

In presenza di soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 11Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 7 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.  

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 – Quorum costitutivi

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati. 

Art. 13 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.  

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Ciascun associato ha un voto. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Art. 14 – Competenze

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina i compensi nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 8 c.3 e dall’art. 16 D.Lgs. 117/2017;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; 
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
  • fissa, su proposta del consiglio, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  • approva l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
  • discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello statuto sociale;
  • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 24;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 15 – L’Organo di Amministrazione

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per indeterminati mandati consecutivi. 

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Ai componenti del consiglio direttivo può essere riconosciuto un compenso quantificato dall’assemblea generale dei soci.

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. 

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; 
  • cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
  • predispone bilancio o rendiconto; 
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; 
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci; 
  • convoca l’assemblea;
  • predispone il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
  • predispone gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • dà esecuzione alle delibere assembleari;
  • predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; 
  • procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • in caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
  • delibera sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • procede a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • irroga le sanzioni disciplinari.

Art. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per mail o tramite messaggistica, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. 

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da 3 componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. 

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio vengono redatte con un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

Il Consiglio di Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. 

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. 

In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. 

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 21 Libri sociali obbligatori 

L’associazione deve tenere:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; 
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
  • il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 22 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 23 Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Si richiede la registrazione in esenzione da imposta di bollo D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 5